La Garanzia di Conformità

Il Codice del Consumo prevede la garanzia legale di conformità anche per i beni usati.

Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Nel caso di auto usate deve essere tenuto nel debito conto il tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della vettura. L’acquirente deve quindi sempre sapere con certezza in che stato si trova il veicolo, ovvero se esiste la necessità di eventuali interventi rispetto al programma di manutenzione ordinaria o l’eventuale presenza di difetti prima dell’acquisto.

La garanzia legale di conformità è di 12 mesi secondo l’accordo delle parti e non può essere limitata o negata e laddove nel contratto di vendita fossero inserite clausole simili risulterebbero nulle.

La garanzia di conformità è applicabile solo alle vendite tra professionista e consumatore, non si applica alle vendite tra consumatori, ovvero quando si acquista da un privato. Se però la vendita avviene attraverso la mediazione di un professionista (che, ad es., espone nei propri locali la vettura) quest’ultimo non può esimersi dal prestare la garanzia, anche se il passaggio di proprietà, sulla carta, avviene direttamente tra privati.

Diritti del consumatore

Se l’autovettura usata dovesse mancare di conformità rispetto al contratto di vendita il consumatore ha diritto ai seguenti rimedi:

  • riparazione;
  • sostituzione;
  • riduzione del prezzo;
  • risoluzione del problema.

Naturalmente, vista la natura di bene usato del veicolo, nel caso in cui non sia possibile, ad esempio, trovare un pezzo di ricambio usato conforme alla vetustà ed al pregresso utilizzo del veicolo, il venditore potrà chiedere una partecipazione alla spesa dell’acquisto del ricambio nuovo.

L’acquisto di un veicolo usato infatti, comporta che lo stesso non sia in condizioni pari al nuovo e che i componenti possano offrire prestazioni e durata inferiori a quelle di un’auto nuova. Ci teniamo a precisare che l’art. 128 del Codice del Consumo, per “riparazione” intende il ripristino del veicolo al fine di renderlo conforme allo stato in cui trovavasi al momento della vendita, tenuto, quindi, conto del chilometraggio percorso e dell’anno di immatricolazione. La garanzia di conformità pertanto, copre il valore che il particolare da sostituire o riparare aveva in tale momento, considerata l’utilizzazione risultante.

L’aumento di valore del bene, conseguente alla sostituzione di pezzi usati con pezzi nuovi o ricondizionati a nuovo, comporta la partecipazione del consumatore nella spesa, proporzionalmente all’aumento di valore che il bene conseguirà in ragione della riparazione con pezzi nuovi o ricondizionati a nuovo. Come si potrà verificare dal Certificato di Conformità che verrà consegnato al momento della vendita dove sarà riportato: “ L’Acquirente dichiara di accettare il veicolo nella funzionalità riportata nella sezione “certificato di conformità”, per le prestazioni e nell’efficienza sopra descritta dal Venditore.(…) Dichiara di essere consapevole che l’art. 128 del D.L.vo 206/2005 si applica ai beni usati “tenuto conto del pregresso utilizzo” e che, pertanto, in caso di difetto o guasto, qualora il ripristino del Veicolo comportasse necessariamente l’impiego di organi nuovi, originali o ricondizionati anuovo, l’acquirente dovrà partecipare alla spesa in misura pari al (…)% Tale percentuale viene calcolata in base al valore del veicolo “a nuovo” secondo il database Infocar di Quattroruote ed il valore di vendita (espresso in fattura) del veicolo.”

Laddove primi due fossero impraticabili o eccessivamente onerosi per il venditore, sarà possibile richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, andrà comunque tenuto in debito conto l’uso che il consumatore ha fatto del veicolo.

Cosa fare

Il venditore è obbligato per legge a garantire la trasparenza dell’acquisto e deve rimediare ai difetti, se non dovuti a normale usura o previsti dal programma di manutenzione ordinaria della vettura, per una durata minima di 12 mesi. Il consumatore ha diritto che il veicolo che acquista sia conforme al contratto, costituito da quanto ivi contenuto, ma anche da quanto pubblicizzato, dichiarato in presenza di testimoni ed anche dalla ragionevole aspettativa del consumatore. Pertanto, l’unico responsabile nei confronti del consumatore, in caso di mancanza di conformità del veicolo, è il venditore, e non il produttore del veicolo.

I difetti che si manifestano nei primi 6 mesi dalla data della vendita si presume che esistessero già al momento dell’acquisto. Spetta pertanto al venditore dimostrare che il difetto denunciato dall’acquirente non è a lui imputabile e non deriva dalla normale usura. Il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta del difetto per effettuare la denuncia al venditore.

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